AssoAmbiente

News

013/2018/LE

Con la Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 (cfr. nostra circolare n. 127 del 6 giugno 2017), riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

In tema di “Requisiti” (punto 1), la Circolare precisa che il RT (in carica e futuro) che ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è idoneo a svolgere anche quello per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti per la classe di tale categoria non siano superiori. a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5” .

In merito all’Affiancamento al RT (punto 2) viene, tra l’altro, chiarito che:

  • il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento che deve essere effettuata a mezzo PEC, unitamente ai diritti di segreteria per ogni affiancato, (pari a quelli della variazione di iscrizione) alla Sezione regionale in via preventiva e non può ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
  • l'esperienza acquisita mediante affiancamento di un dipendente è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta e l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;fermo restando che gli anni di esperienza richiesti all’RT sono connessi alla classe di iscrizione dell’impresa servita.
  • in caso di variazione del RT o del LR firmatari della comunicazione di affiancamento di un dipendente, l'impresa, entro 30 giorni, deve dame comunicazione alla Sezione regionale (utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla circolare in oggetto) al fine di esprimere la volontà a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa e rimane valido il periodo maturato.
  • per dipendente di un impresa viene inteso quello considerato nelle forme di cui all’Allegato A della Delibera n. 2 del 22.02.2017.

In merito alle Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 3) la Circolare in oggetto ha, in particolare:

  • ribadito il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, specificando però, al contempo, che tale divieto non si applica ai candidati iscritti che non si presentano alla prova;
  • specificato che il RT in attività beneficia del periodo transitorio ed è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado sia per l’ammissione alle verifiche iniziali e sia per quelle periodiche relative al modulo corrispondente l'attività svolta alla data del 16 ottobre 2017 ma anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

Relativamente alla Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 4) la Circolare chiarisce che:

  • la dispensa dalle verifiche per il LR dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di RT si applica se i venti anni di esperienza sono maturati nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) e che essa permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico;
  • per richiedere la citata dispensa dalle verifiche, il LR dell'impresa invia il modello di domanda di cui all'allegato "A" alla Circolare alla Sezione regionale che rilascia attestazione della dispensa con il modulo di cui all'allegato "C".

In merito alle Disposizioni transitorie (punto 5) la Circolare in parola specifica in particolare che:

  • i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6 del 30 maggio 2017) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nelle disposizioni riguardanti il periodo transitorio e pertanto conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
  • i responsabili tecnici in attività e che, quindi, beneficiano del regime transitorio, possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021 e che in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità del titolo decorrono dalla data della verifica stessa, mentre in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

Nel far rinvio alla circolare dell’ALBO, in allegato alla presente, per una più completa disamina dei chiarimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 15.01.2018
Documenti allegati

Recenti

17 Marzo 2025
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibera n. 1/2025 su nuovi criteri esonero verifiche RT e Delibera n. 2/2025 su nuova disciplina controlli a campione
Il prossimo 1° aprile 2025 entrerà in vigore la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 che esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta .....
Leggi di +
17 Marzo 2025
FEAD NEWSLETTER N° 210 – 17 MARCH 2025
Newsletter FEAD marzo 2025
Leggi di +
17 Marzo 2025
Decreto FER X transitorio anche per biometano da fanghi - in vigore fino al 31 dicembre 2025
Lo scorso 8 marzo sulla Gazzetta ufficiale è stato inserito avviso di pubblicazione del decreto 30 dicembre 2024, n. 457 del MASE - in vigore dal 28 febbraio 2025 - che reca meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato con validità massima al 31 dicembre 2025.
Leggi di +
14 Marzo 2025
DM 127/2024 EoW rifiuti inerti - 25 marzo 2025 termine adeguamento imprese.
In relazione a quanto disposto all’articolo 8 del DM 127/2024 (EoW inerti) ricordiamo che entro il 25 marzo 2025 necessario presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai fini dell’adeguamento ai criteri del decreto.
Leggi di +
14 Marzo 2025
Istruzioni operative MASE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici
Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025 recante la nuova versione delle istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL